Art. 6.
(Compiti dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia).

      1. I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di seguito denominati «servizi», formulano proposte di mediazione, di propria iniziativa o su richiesta del giudice o degli interessati.
      2. I servizi, attraverso le agenzie di mediazione convenzionate o direttamente, nel caso previsto dal comma 5, svolgono

 

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l'attività di mediazione, in conformità alle specifiche disposizioni di legge, e ne riferiscono gli esiti all'autorità giudiziaria procedente, indicando succintamente le modalità dell'avvenuta esecuzione dell'azione conciliativa o riparatoria ovvero le ragioni dell'insuccesso dell'iniziativa o della mancata esecuzione dell'attività concordata.
      3. Qualora le attività di mediazione implichino prestazioni personali da parte del minorenne, i servizi richiedono, se necessario, l'intervento e l'assistenza di personale tecnico o di vigilanza dipendente dall'ente locale o dalle istituzioni pubbliche o private nel cui ambito le prestazioni sono effettuate. L'ente locale e le istituzioni pubbliche o private osservano quanto prescritto dai servizi e certificano il regolare svolgimento delle prestazioni ovvero le ragioni del mancato o incompleto svolgimento.
      4. Le spese relative a trasporti, mense, alloggio, pagamento di premi assicurativi, contributi lavorativi e a quanto altro necessario per l'espletamento della prestazione, sono assunte a carico dei servizi ovvero dell'ente locale o delle istituzioni a beneficio dei quali sono dirette le prestazioni.
      5. I servizi promuovono l'istituzione di agenzie specializzate indipendenti per la mediazione penale e stipulano convenzioni con esse. In mancanza di tali opportunità, provvedono direttamente ad assicurare il servizio di mediazione penale, utilizzando il personale dipendente munito di titoli attestanti l'avvenuta frequenza di idonei corsi di formazione e ritenuto adatto al compito.